13 Marzo 1976
Art. 1 - Ai fini della tutela degli interessi generali delle aziende apistiche della provincia di Siena e Grosseto e della difesa, incremento e miglioramento della produzione, è costituita con sede provvisoria in Montalcino, Piazza del Popolo 38
L'ASSOCIAZIONE SENESE GROSSETANA APICOLTORI
Art. 2 - Gli scopi dell'associazione sono:a) la tutela degli interessi generali tecnico-economici dell'apicoltura nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione, ente pubblico e privato ed organizzazione.b) lo studio dei problemi tecnici ed economici dell'apicoltura di interesse particolare e generale.c) l'assunzione per delega dello Stato dei compiti e delle funzioni relative alla difesa tecnica e alla tutela economica del settore.d) ogni alta azione diretta alla difesa, valorizzazione e potenziamento dell'attività apistica italiana.
Art. 3 - Gli apicoltori che intendano far parte dell'associazione devono farne domanda alla presidenza dichiarando di conoscere il presente statuto e osservarne le norme.
Art. 4 - La qualità di associato si perde per scioglimento dell'associazione, per inadempienza del socio agli obblighi statutari, regolamentari o all’osservanza delle delibere valide del Consiglio.Sulla dichiarazione di cessazione della qualità di socio si pronuncia il Consiglio per scheda segreta e la delibera è valida quando la dichiarazione abbia almeno totalizzato i due terzi dei voti. Contro la delibera di cessazione l'interessato può adire il Collegio dei Probiviri.
Art. 5 - Sono organi del gruppo:a) l'Assembleab) il Consiglio direttivoc) il Presidented) il Collegio dei Revisori dei contie) il Collegio dei Probiviri
Art. 6 - l'Assemblea è costituita da tutti i soci.Essa sarà convocata ordinariamente almeno una volta all'anno entro il 31 Ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 28 febbraio per l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno solare precedente.I soci possono farsi rappresentare in assemblea per delega. Ogni socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe.La maggioranza semplice sarà necessaria per la validità delle delibere dell'Assemblea, mentre per le modifiche statutarie la maggioranza dovrà essere almeno dei due terzi dei votanti. Le espressioni di voto per nomina di persone dovranno sempre avvenire per schede segrete.All'Assemblea partecipano anche i Revisori dei conti.
Art. 7 - L'Assemblea è convocata a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante avviso postale spedito ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, con le indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno, giorno ed ora, del luogo fissato per riunione tanto in prima convocazione che in seconda convocazione. L'Assemblea è valida in prima convocazione se il numero dei presenti, anche per delega, supera la metà dei soci; in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.In caso di parità di voti decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia domanda per iscritto almeno un terzo dei soci.
Art. 8 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dal più anziano dei soci presenti.II Presidente dell'Assemblea nomina gli scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9 - Spetta all'Assemblea:a) discutere ed approvare le relazioni del Presidente;b) discutere ed approvare i bilanci;c) eleggere i componenti del Consiglio e sostituire i membri che ne siano venuti a mancare;d) discutere e deliberare sulle direttive generali dell'attività dell’Associazione;e) discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;f) modificare lo statuto, deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;g) nominare i Revisori dei Conti ed il loro Presidente anche fuori dal loro seno e fissarne gli eventuali emolumenti;h) nominare i Probiviri, anche fuori dal loro seno e fissarne gli eventuali emolumenti.
Art. 10 - Il Consiglio è costituito da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea fra i quali saranno eletti il Presidente e il Segretario. I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Consiglio e convocato dal Presidente ordinariamente ogni bimestre ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne venga fatta richiesta dai consiglieri. Il Consiglio è valido con l'intervento della maggioranza, e in caso di parità di voto, il Presidente decide.
Art. 11 - Spettano al Consiglio:a) la nomina del Presidente;b) le delibere su tutte le questioni di carattere generale e particolare riguardanti l'attività dell'Associazione che non siano di competenza esclusiva dell'Assemblea.;c) la determinazione dei contributi associativi;d) l’accoglimento o meno delle domande di associazione e sulla perdita di qualità di socio;e) la costituzione di commissioni di studio, le proposte di bilancio, l'eventuale assunzione di personale.
Art. 12 - Il Presidente ha la rappresentazione dell'Associazione a tutti gli effetti. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. In caso di assenza od impedimento è sostituito da un Vice Presidente eletto dal Consiglio. Sovraintende al regolare funzionamento dell'Associazione e, in caso di urgenza, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio con obbligo di riferire alla prima riunione dello stesso.
Art. 13 - Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica due anni, e sono rieleggibili. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti la vigilanza sull'andamento della gestione economica e finanziaria e di riferire all'Assemblea.
Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre elementi nominati anche all'infuori dei Soci dell'Associazione e non ricoprenti cariche nell'Associazione stessa. Essa ha il compito di dirimere le controversie che potessero insorgere tra Associazione e associati e tra associati in merito alla vita sociale ed esprimere deliberazioni che sono inappellabili salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.
PATRIMONIO - ENTRATA - BILANCI
Art. 15 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisto, lasciti, donazioni, e a qualsiasi altro titolo spettino e vengano in possesso dell'Associazione;b) delle eccedenze attive dei bilanci annuali.
Art. 16 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:a) dai contributi degli associati;b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi istituzionali.
Art. 17 - Il Consiglio determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitale e per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
Art. 18 - I bilanci, in coincidenza con l'anno solare, dovranno essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei conti, un mese prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.
MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 19 - Le modificazioni statutarie devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea. Ai soci che dissentano dalle approvate modifiche statutarie è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell'Associazione nei termini voluti dall'articolo 2285 del codice civile.Il recesso ha effetto dal primo Giugno dell'anno successivo, fermo nei recedenti l'obbligo di corrispondere i contributi dell'esercizio in corso.
Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea convocata in via straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
Art. 21 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria provvedere alla nomina di un Collegio di Liquidatori composto di non meno di tre membri, ne fisserà i poteri, stabilirà le modalità della liquidazione e determinerà altresì la destinazione delle attività patrimoniali.
Art. 22 - Il Consiglio è autorizzato a proporre all'Assemblea di apportare al presente statuto tutte le modifiche che siano richieste da eventuale emanazione di quei provvedimenti legislativi.
Il Consiglio dell’Associazione Senese Grossetana Apicoltori, in data 19.1.1985, ha portato allo statuto le seguenti modifiche:
1) La denominazione dell'Associazione è cambiata da A.S.G.A. (Associazione Senese Grossetana apicoltori) ad A.S.G.A. (Apicoltori Siena Grosseto Arezzo).
2) L'Art. 6 è stato modificato al comma che riguarda le deleghe in Assemblea: “ogni socio non potrà essere portatore di più di una delega."
3) Variazione Art. 10 Statuto: “il consiglio direttivo resti in carica "tre anni" anziché "due" (Assemblea 21/02/1999).